Pubblicato il decreto che disciplina l’uscita volontaria anticipata dagli incentivi per gli impianti fotovoltaici oltre 20 kW. La misura partirà dal 2028 e prevede il rifacimento integrale degli impianti entro il 2030.
Arriva una novità per i titolari di impianti fotovoltaici incentivati: il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato il DM 10 agosto 2026, n. 262, che definisce le modalità per uscire volontariamente e in anticipo dal Conto Energia.
Il provvedimento attua quanto previsto dal Decreto Bollette e collega l’uscita dagli incentivi a un preciso impegno: rinnovare integralmente l’impianto e aumentarne la capacità produttiva. L’adesione sarà possibile a decorrere dal 1° gennaio 2028, entro un limite complessivo di 10 GW di potenza.
Quali impianti sono interessati
La misura riguarda gli impianti con potenza nominale incentivata superiore a 20 kW, ammessi al Primo, Secondo, Terzo o Quarto Conto Energia e beneficiari di tariffe o premi fissi che non dipendono dall’andamento dei prezzi di mercato.
Per accedere sono previste due strade:
Anche chi parteciperà alla procedura competitiva dovrà presentare preventivamente la manifestazione di interesse. La selezione dovrà svolgersi entro il 30 giugno 2027 e prevederà offerte di riduzione percentuale rispetto al valore economico di riferimento definito dal GSE.
Rifacimento integrale e maggiore produzione
L’uscita anticipata dal Conto Energia è accompagnata dall’obbligo di realizzare un rifacimento integrale dell’impianto, con interventi a partire dal 1° gennaio 2028 ed entrata in esercizio entro il 31 dicembre 2030.
Il rinnovo dovrà garantire un aumento della producibilità rispetto al valore atteso nel periodo residuo di incentivazione:
Il decreto richiede inoltre l’impiego esclusivo di moduli iscritti al registro previsto dall’articolo 12 del DL 181/2023, conformi agli specifici requisiti territoriali e tecnici delle categorie richiamate dalla norma. La scelta dei componenti dovrà quindi essere verificata già nella fase di progettazione.
Cosa cambia per l’energia prodotta
Il provvedimento disciplina anche la valorizzazione dell’energia dell’impianto rinnovato.
L’energia immessa in rete attribuibile alla potenza residua, rispetto agli incrementi ottenuti con il rifacimento, dovrà essere oggetto di contratti a termine. Per la potenza corrispondente all’incremento di producibilità sarà invece possibile partecipare ai meccanismi di sostegno individuati dal decreto, nel rispetto delle relative condizioni.
Gli obblighi sui moduli e sulla contrattualizzazione dell’energia dovranno essere mantenuti per dieci anni dall’entrata in esercizio dell’intervento.
Le tempistiche per aderire
Il decreto prevede che il GSE pubblichi le regole operative entro trenta giorni dalla sua entrata in vigore. Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate entro trenta giorni dalla pubblicazione delle regole operative.
Queste definiranno modelli, documentazione, contratti, modalità di partecipazione e criteri di calcolo degli incrementi richiesti.
Una volta realizzato il rifacimento, l’entrata in esercizio dovrà essere comunicata al GSE entro novanta giorni dalla data registrata nel sistema GAUDÌ di Terna. Il mancato rispetto dei termini o degli obblighi previsti può comportare la perdita del diritto al corrispettivo economico.
Un’opportunità da valutare sul singolo impianto
Per chi possiede un impianto incentivato, la nuova misura apre una possibilità di rinnovo tecnologico da valutare attraverso un’analisi tecnica ed economica.
Occorrerà confrontare il valore degli incentivi ancora spettanti con il corrispettivo di uscita, i costi del rifacimento, la produzione attesa e le condizioni di vendita dell’energia. Saranno determinanti anche gli eventuali adeguamenti della connessione e i tempi autorizzativi.
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