PNRR e edilizia scolastica: le norme di semplificazione per l’affidamento degli interventi

Marie Fiocco
PNRR e edilizia scolastica: le norme di semplificazione per l’affidamento degli interventi

Al fine di rispondere al fabbisogno sempre più urgente di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di nuova costruzione di infrastrutture per la scuola, negli ultimi anni sono stati attivati numerosi finanziamenti e bandi di contributo, in particolare a valere sul PNRR. I contributi da soli però non bastano per consentire una rapida realizzazione delle opere, per questo, infatti, è stato necessario operare interventi anche di tipo normativo per semplificare le competenze, le procedure di affidamento e i regimi autorizzativi.

Tali disposizioni hanno riguardato in primo luogo gli interventi a valere sulle risorse PNRR, al fine di rispettare i target e i milestone europei, ma successivamente con il DL n. 13 del 24 febbraio 2023 e con l’aggiornamento appena pubblicato del 21 aprile 2023 n. 41, tali disposizioni sono state estese a tutti gli interventi di edilizia scolastica. 

Vediamo meglio nel dettaglio quali sono le principali disposizioni in particolare riferite all’art. 24 del DL 41/2023.

PRINCIPALI SEMPLIFICAZIONI 

Per accelerare la realizzazione degli interventi di edilizia scolastica, i soggetti attuatori degli interventi, le stazioni appaltanti, le centrali di committenza e i contraenti generali, possono operare in deroga e affidare direttamente i servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, per importi anche superiori ai 139.000€ previsti dal codice dei contratti, fino a 215.000€.

Inoltre, nel caso di vincitori di concorsi di progettazione è possibile affidare con procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando gara, le successive fasi progettuali.

CONTRIBUTI PER SPESE DI LOCAZIONE

Al fine di poter procedere tempestivamente alla realizzazione delle opere sugli edifici anche durante il periodo scolastico, sono stati messi a disposizione 4.000.000 di euro per l’anno 2023, finalizzati alla locazione o noleggio di strutture modulari atte ad accogliere le attività didattiche durante i lavori.

SILENZIO ASSENSO E RIBASSI D’ASTA

Solo per gli interventi di edilizia scolastica è previsto il silenzio assenso dopo 30 giorni per le autorizzazioni acquisite anche con la Conferenza dei Servizi. Inoltre, è consentito l’utilizzo dei ribassi d’asta anche per la compensazione dell’aumento dei prezzi dei materiali.

ALTRE DISPOSIZIONI  

Il decreto afferma che, fino al 31 dicembre 2026, vengono assegnati ai Sindaci dei Comuni e delle Città Metropolitane i poteri dei Commissari Straordinari ed in particolare in deroga al presente codice dei contratti Dlgs n. 50/2016 e dal 1° luglio 2023 Dlgs. n. 36 del 31 marzo 2023 che , a sua volta, introduce già nuove modifiche all’attuale codice (se vuoi approfondire il tema leggi il nostro articolo dedicato).

Inoltre, per le occupazioni di urgenza e per le espropriazioni delle aree necessarie all’esecuzione degli interventi di edilizia scolastica, i Sindaci, con proprio decreto, possono provvedere alla redazione dello stato di consistenza del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due rappresentanti della regione o degli enti territoriali interessati, prescindendo da ogni altro adempimento.

Infine, essi, per gli interventi di edilizia scolastica hanno il potere di:

  • vigilare sulla realizzazione dell’opera e sul rispetto della  tempistica programmata;
  • promuovere gli accordi di programma e le conferenze di servizi, o parteciparvi, anche attraverso un proprio delegato;
  • invitare alle conferenze di servizi tra le amministrazioni interessate anche soggetti privati, qualora ne ravvisino la necessità;
  • attivare degli strumenti necessari per il reperimento delle risorse;
  • avvalersi di strutture dell’amministrazione centrale o territoriale interessata, degli altri soggetti (PA elenco Istat) nonché da società da essi controllate, anche per servizi di committenza, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare o completare in misura non superiore al 3% del relativo quadro economico.

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