Il recepimento della Direttiva Europea RED III (UE 2023/2413) segna una delle più importanti evoluzioni degli ultimi anni nel settore dell'edilizia e della progettazione energetica. Con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 9 gennaio 2026, n. 5, il legislatore introduce un nuovo modello di sviluppo nel quale l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili non rappresenta più una scelta progettuale, ma diventa un elemento essenziale nella realizzazione e nella riqualificazione del patrimonio edilizio.
A partire dal 3 agosto 2026, decorsi i 180 giorni previsti dal decreto, tutte le istanze finalizzate all'ottenimento di un titolo edilizio – dalla CILA alla SCIA fino al Permesso di Costruire – devono rispettare nuovi e più stringenti requisiti di copertura dei fabbisogni energetici attraverso l'impiego di Fonti Energetiche Rinnovabili (FER).
La novità più significativa non riguarda soltanto l'inasprimento delle percentuali di copertura energetica, ma il profondo cambiamento dell'approccio progettuale. Le fonti rinnovabili cessano di essere un'integrazione accessoria dell'edificio e diventano un requisito strutturale della progettazione, destinato a influenzare le scelte architettoniche, impiantistiche ed energetiche fin dalle prime fasi di sviluppo dell'intervento.
Il nuovo quadro normativo amplia inoltre in modo significativo il campo di applicazione degli obblighi. Se in passato tali prescrizioni riguardavano prevalentemente le nuove costruzioni e gli interventi di demolizione e ricostruzione, oggi interessano una platea molto più ampia di interventi, coinvolgendo progressivamente anche il patrimonio edilizio esistente e gli impianti di climatizzazione. Si tratta di un cambio di paradigma destinato a incidere profondamente sull'attività di progettisti, imprese, Pubbliche Amministrazioni e operatori del settore, chiamati a integrare la produzione di energia da fonti rinnovabili come elemento centrale della qualità edilizia, della sostenibilità ambientale e della conformità normativa.
Comprendere l'ambito di applicazione della riforma, i nuovi obblighi introdotti, le percentuali minime di copertura energetica richieste, le deroghe previste e le implicazioni operative per progettisti, imprese e Pubbliche Amministrazioni è oggi fondamentale per affrontare correttamente la progettazione dei futuri interventi edilizi. Nei paragrafi che seguono analizziamo nel dettaglio le principali novità introdotte dal decreto, evidenziandone gli effetti pratici e le opportunità offerte dalla nuova disciplina.
Il nuovo ambito di applicazione: quando scattano gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili
Uno degli aspetti più rilevanti introdotti dal D.Lgs. 5/2026 riguarda l'ampliamento degli interventi edilizi soggetti agli obblighi di integrazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER). Se in passato tali prescrizioni interessavano prevalentemente le nuove costruzioni e gli interventi di demolizione e ricostruzione, oggi il legislatore estende l'applicazione anche a numerose tipologie di interventi sul patrimonio edilizio esistente, rendendo la verifica dei requisiti energetici una fase sempre più centrale della progettazione.
Le verifiche di conformità, da documentare all'interno della relazione tecnica energetica (ex Legge 10), interessano in particolare tre principali categorie di intervento.
Ristrutturazioni importanti di primo livello
Rientrano in questa categoria gli interventi che interessano oltre il 50% della superficie disperdente lorda dell'edificio e che prevedono contemporaneamente la riqualificazione dell'impianto di climatizzazione invernale e/o estiva.
Si tratta degli interventi con il maggiore impatto energetico, per i quali il decreto richiede il rispetto delle quote di copertura dei fabbisogni energetici mediante fonti rinnovabili calcolate sull'intero bilancio energetico dell'edificio.
Ristrutturazioni importanti di secondo livello
Sono comprese le riqualificazioni che coinvolgono più del 25% della superficie disperdente lorda dell'edificio, anche qualora non comportino il rifacimento completo dell'impianto termico.
Per questa tipologia di interventi, l'articolo 29 del decreto introduce l'obbligo di garantire una copertura minima del 15% del fabbisogno energetico complessivo mediante fonti energetiche rinnovabili, ampliando significativamente il campo di applicazione della normativa rispetto alla disciplina precedente.
Ristrutturazione dell'impianto termico
Anche gli interventi che riguardano esclusivamente l'impianto di climatizzazione assumono oggi una rilevanza diversa. Quando la riqualificazione comporta una modifica sostanziale del sistema impiantistico, interessando sia il sottosistema di generazione sia quello di distribuzione, scattano infatti specifici obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili.
Rientrano, ad esempio, la sostituzione del generatore di calore accompagnata dal rifacimento della rete di distribuzione o dalla modifica del fluido termovettore.
Anche in questo caso il decreto prevede il raggiungimento di una quota minima del 15% di copertura del fabbisogno energetico mediante FER, salvo i casi di comprovata impossibilità tecnica espressamente previsti dalla normativa.
Questa nuova classificazione amplia in modo significativo il numero degli interventi soggetti agli obblighi energetici e conferma un principio destinato a orientare la progettazione dei prossimi anni: l'integrazione delle fonti rinnovabili non rappresenta più un requisito limitato alle nuove costruzioni, ma diventa un elemento strutturale della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, influenzando fin dalle prime fasi le scelte progettuali, impiantistiche ed economiche dell'intervento.
Il ruolo strategico delle Pubbliche Amministrazioni: dall'esemplarità al controllo della transizione energetica
Il Decreto Legislativo n. 5/2026 attribuisce alle Pubbliche Amministrazioni un ruolo centrale nell'attuazione della Direttiva RED III, chiamandole a svolgere una duplice funzione: da un lato, quella di esempio nella riqualificazione del patrimonio pubblico; dall'altro, quella di garante del rispetto delle nuove disposizioni durante i procedimenti edilizi. I Comuni non sono quindi soltanto destinatari della riforma, ma diventano protagonisti della sua concreta applicazione, sia come proprietari di un vasto patrimonio immobiliare sia come autorità competenti al rilascio dei titoli abilitativi.
In linea con il principio europeo dell'esemplarità degli edifici pubblici, il legislatore introduce requisiti ancora più ambiziosi per gli immobili appartenenti alle Pubbliche Amministrazioni, riconoscendo il ruolo che scuole, municipi, ospedali, impianti sportivi e altri edifici pubblici possono svolgere nell'accelerare la transizione energetica. Per questa categoria di edifici, tutte le percentuali minime di integrazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) previste dal decreto sono incrementate di 5 punti percentuali rispetto agli edifici privati.
Di conseguenza, gli interventi di ristrutturazione di secondo livello e quelli relativi agli impianti termici dovranno garantire una copertura minima del 20% del fabbisogno energetico mediante fonti rinnovabili, mentre per le nuove costruzioni e le ristrutturazioni importanti di primo livello la quota minima sale al 65%. L'obiettivo è trasformare il patrimonio pubblico in un modello di riferimento per qualità energetica, innovazione e sostenibilità, capace di generare benefici ambientali, economici e sociali per l'intera collettività.
Parallelamente, il decreto rafforza anche il ruolo dei Comuni nell'attività di controllo e vigilanza. A partire dal 3 agosto 2026, gli Sportelli Unici per l'Edilizia (SUE) sono chiamati a verificare il rispetto dei nuovi requisiti energetici nell'ambito dei procedimenti autorizzativi. Ciò significa che il rilascio del Permesso di Costruire, così come l'efficacia della SCIA o della CILA nei casi previsti dalla normativa, sarà subordinato alla presenza di una Relazione Tecnica (ex Legge 10) redatta da un professionista abilitato che dimostri il rispetto delle quote obbligatorie di integrazione delle fonti rinnovabili. Analoga attenzione sarà richiesta nella fase conclusiva dell'intervento: qualora le opere realizzate non risultino conformi a quanto dichiarato in progetto, il Comune potrà non rilasciare la Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA), con conseguenze rilevanti sulla possibilità di utilizzare, trasferire o valorizzare l'immobile.
Il nuovo quadro normativo rafforza quindi il ruolo della Pubblica Amministrazione lungo l'intero ciclo di vita dell'intervento edilizio: dalla programmazione degli investimenti alla progettazione, dalla verifica documentale al controllo finale delle opere. Una responsabilità che richiederà competenze sempre più specialistiche e una stretta collaborazione tra amministrazioni, progettisti e operatori del settore per garantire una corretta applicazione della normativa e accelerare il percorso verso un patrimonio edilizio più efficiente, sostenibile e pienamente coerente con gli obiettivi della transizione energetica.
Le quote di integrazione delle fonti rinnovabili e il superamento dell'effetto Joule puro
Uno degli elementi centrali introdotti dal D.Lgs. 5/2026 riguarda le modalità con cui deve essere garantita la copertura dei fabbisogni energetici mediante Fonti Energetiche Rinnovabili (FER). La normativa conferma, per le nuove costruzioni e per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello assimilabili alle nuove edificazioni, l'obbligo di coprire almeno il 60% del fabbisogno di acqua calda sanitaria (ACS) e il 60% del fabbisogno energetico complessivo destinato alla produzione di acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, invece, il legislatore introduce un criterio differente, che concentra la verifica sul sistema impiantistico oggetto dell'intervento e sulle specifiche quote minime di integrazione previste per ciascuna tipologia di ristrutturazione.
Tra le novità più significative figura inoltre il superamento del cosiddetto "effetto Joule puro", una scelta destinata a influenzare in modo sostanziale le future soluzioni impiantistiche. Il decreto stabilisce infatti che il semplice impianto fotovoltaico non è sufficiente, da solo, a soddisfare gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili quando l'energia prodotta viene utilizzata esclusivamente per alimentare dispositivi elettrici a effetto Joule, come resistenze elettriche o boiler tradizionali. Questa modalità di utilizzo dell'energia viene espressamente esclusa dal computo delle quote obbligatorie, salvo le limitate eccezioni previste dalla normativa per edifici caratterizzati da prestazioni energetiche particolarmente elevate.
Il legislatore orienta così il mercato verso un modello energetico più efficiente, nel quale la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile deve essere integrata con tecnologie in grado di massimizzarne il rendimento. In questa prospettiva assumono un ruolo sempre più centrale le pompe di calore, i sistemi di accumulo, i dispositivi di gestione intelligente dell'energia e le soluzioni impiantistiche ad alta efficienza, capaci di valorizzare l'energia prodotta dal fotovoltaico riducendo i consumi e migliorando le prestazioni complessive dell'edificio.
Il principio introdotto dal D.Lgs. 5/2026 è quindi chiaro: non è più sufficiente installare un impianto da fonte rinnovabile, ma occorre progettare un sistema edificio-impianto integrato, nel quale involucro edilizio, produzione energetica, impianti tecnologici e sistemi di gestione dialoghino tra loro per garantire efficienza, sostenibilità e piena conformità ai nuovi requisiti normativi.
Il regime sanzionatorio: le conseguenze del mancato rispetto della normativa
L'introduzione dei nuovi obblighi previsti dal D.Lgs. 5/2026 non rappresenta soltanto un cambiamento progettuale, ma comporta anche un rafforzamento delle responsabilità in capo a committenti, progettisti e amministrazioni competenti. Il rispetto dei requisiti di integrazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) costituisce infatti un presupposto essenziale per la conformità degli interventi edilizi e per il corretto rilascio dei titoli abilitativi.
Il mancato adeguamento alle disposizioni del decreto può determinare conseguenze sia sul piano amministrativo sia su quello professionale, incidendo sulla regolarità dell'intervento e sulla possibilità di completare il procedimento edilizio.
In particolare, il nuovo quadro normativo prevede:
Conseguenze sul procedimento edilizio, poiché la mancata conformità dell'intervento ai requisiti previsti dal decreto può incidere sul rilascio dei titoli abilitativi e della Segnalazione Certificata di Agibilità (SCA), oltre a determinare l'adozione dei provvedimenti amministrativi previsti dalla normativa edilizia vigente nei casi di accertata difformità.
Più che un sistema sanzionatorio, il D.Lgs. 5/2026 introduce un nuovo modello di responsabilità condivisa tra progettisti, committenti e Pubbliche Amministrazioni. La corretta integrazione delle fonti rinnovabili diventa infatti parte integrante della qualità progettuale e della conformità edilizia dell'intervento. Per questo motivo sarà sempre più importante affrontare la progettazione energetica fin dalle fasi preliminari, adottando un approccio multidisciplinare che consenta di integrare architettura, impianti, prestazioni energetiche e requisiti normativi, riducendo il rischio di contestazioni, ritardi autorizzativi e costosi interventi di adeguamento in fase esecutiva.
Le deroghe previste dalla normativa: quando è possibile ridurre gli obblighi di integrazione delle FER
Pur introducendo requisiti più stringenti per l'integrazione delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER), il D.Lgs. 5/2026 riconosce che non tutti gli edifici presentano le stesse caratteristiche tecniche, costruttive o urbanistiche. Per questo motivo la normativa, in coerenza con la Direttiva RED III, prevede specifiche deroghe e meccanismi di flessibilità destinati ai casi in cui l'applicazione integrale degli obblighi risulti oggettivamente impossibile o incompatibile con le caratteristiche dell'immobile.
Le condizioni di esclusione, riduzione o rimodulazione degli obblighi sono disciplinate dalla Sezione D dell'Allegato III del decreto e riguardano situazioni particolari che dovranno essere adeguatamente motivate e documentate dal progettista.
Tra le principali fattispecie previste dalla normativa rientrano:
L'eventuale deroga non comporta tuttavia un'esenzione automatica dagli obiettivi di efficienza energetica. Il decreto introduce infatti un principio di compensazione energetica, prevedendo che il mancato contributo delle fonti rinnovabili debba essere bilanciato mediante un ulteriore miglioramento delle prestazioni dell'edificio, con particolare riferimento alla riduzione dell'energia primaria non rinnovabile.
In tali casi dovranno essere rispettati gli specifici coefficienti di prestazione previsti dalla normativa per i diversi servizi energetici dell'edificio, pari a:
Le deroghe previste dal D.Lgs. 5/2026 devono quindi essere considerate come strumenti di flessibilità tecnica e non come eccezioni generalizzate agli obblighi di legge. La loro applicazione richiede un'attenta valutazione progettuale, un'adeguata motivazione tecnica e una puntuale dimostrazione documentale, affinché siano garantiti gli obiettivi di efficienza energetica e di decarbonizzazione perseguiti dalla Direttiva RED III. Anche nei casi in cui non sia possibile installare integralmente le fonti rinnovabili previste, il progetto dovrà infatti assicurare elevate prestazioni energetiche complessive, mantenendo inalterati gli obiettivi di sostenibilità e riduzione delle emissioni fissati dalla normativa europea e nazionale.
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L'entrata in vigore del D.Lgs. 5/2026 introduce nuovi obblighi che richiedono un approccio integrato alla progettazione energetica. La corretta applicazione della normativa non dipende soltanto dalla scelta delle tecnologie più idonee, ma dalla capacità di coniugare aspetti normativi, progettuali, energetici ed economici fin dalle prime fasi dell'intervento.
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