Il principio DNSH — acronimo di Do No Significant Harm, ovvero non arrecare un danno significativo all’ambiente — è un cardine delle politiche europee in materia di sostenibilità. Introdotto dal Regolamento (UE) 2020/852, conosciuto come Regolamento sulla tassonomia, il DNSH stabilisce che ogni investimento finanziato con fondi europei, incluso il PNRR, debba contribuire alla crescita economica senza compromettere gli ecosistemi naturali.
L’obiettivo è ambizioso: promuovere uno sviluppo che rispetti sei grandi pilastri ambientali che sono mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, uso sostenibile delle risorse idriche e marine, economia circolare, riduzione dell’inquinamento e protezione della biodiversità.
Un principio obbligatorio per tutti gli interventi PNRR
Nel contesto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, il rispetto del DNSH è una condizione obbligatoria. Ogni misura, investimento o riforma finanziata deve dimostrare di non compromettere nessuno dei sei obiettivi ambientali europei.
Per questo motivo, la verifica del rispetto del DNSH non è un adempimento formale da svolgere una sola volta, ma un processo continuo che accompagna l’intero ciclo di vita di un progetto: dalla fase di progettazione fino alla conclusione e al collaudo.
Guida Operativa, schede e check list: gli strumenti per applicare il DNSH
Per aiutare le amministrazioni e i soggetti attuatori, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha messo a disposizione la Guida Operativa per il rispetto del principio DNSH.
La Guida contiene strumenti pratici per garantire la conformità ambientale dei progetti: una mappatura delle misure PNRR, le schede tecniche con i vincoli da rispettare e le check list per la verifica ex ante (prima dell’attuazione) ed ex post (a conclusione dell’intervento).
Le schede tecniche rappresentano la bussola operativa per chi gestisce i fondi PNRR: contengono indicazioni precise sui requisiti da rispettare, le prove da fornire e le modalità per documentare la sostenibilità dell’intervento. Le check list, invece, sono strumenti di autovalutazione che consentono di registrare i controlli effettuati e di dimostrare la conformità al principio DNSH.
Due regimi per misure diverse: Regime 1 e Regime 2
Come mostrato nella grafica a pagina 4 del documento, le misure PNRR sono classificate in due regimi di applicazione del DNSH.
Il Regime 1 si applica alle misure più ambiziose, quelle che contribuiscono in modo sostanziale agli obiettivi climatici o ambientali, e prevede criteri più stringenti. Il Regime 2, invece, è quello standard: richiede il rispetto dei criteri generali per evitare danni ambientali, ma non impone obblighi di miglioramento delle performance ecologiche.
La Guida Operativa specifica, per ciascun investimento, quale regime applicare, distinguendo anche tra obiettivi climatici (“Regime 1 Clima”) e ambientali (“Regime 1 Economia Circolare” o “Regime 1 Risorsa Idrica”).
La corretta compilazione delle check list DNSH è fondamentale per attestare il rispetto del principio.
DNSH e rendicontazione: una condizione per ricevere i fondi
Dimostrare il rispetto del DNSH non è solo un dovere etico o ambientale, ma una condizione indispensabile per la rendicontazione delle spese PNRR. In fase di monitoraggio e chiusura del progetto, le check list e la documentazione di supporto devono essere trasmesse al MASE tramite il sistema Regis. La mancata conformità può comportare la perdita dei fondi o l’obbligo di restituzione delle somme già erogate.
Il principio DNSH diventa così una garanzia di trasparenza e correttezza nell’utilizzo delle risorse pubbliche.